21/02/09 Senza scopo di lucro
Senza scopo di lucro
Sulla privatizzazione dei servizi idrici
L’art. 35 della Finanziaria 2002, approvato dal governo di centrodestra nel totale silenzio di tutti i mezzi d’informazione e quindi senza alcun dibattito democratico, modificando l’art. 113 del Testo Unico Enti Locali (TUEL, D. Lgs n. 267/2000), ha introdotto per legge “l’obbligo di privatizzazione dell’acqua”. Con il precedente testo del TUEL , i servizi pubblici locali di rilevanza economico-industriale potevano essere gestiti in una delle seguenti forme: in economia; mediante azienda speciale pubblica o consorzio pubblico; in concessione a terzi; mediante Spa o Srl a maggioranza pubblica; mediante, infine, Spa a partecipazione pubblica minoritaria. Già quest’ultima opzione consentiva che la gestione del servizio fosse affidata ad un’azienda prevalentemente privata, ma la scelta tra le varie forme era lasciata all’autonomia dell’Ente Locale. Pure opzionale era la prevista trasformazione delle aziende speciali (ex-municipalizzate) in Spa (art. 115).
Introduzione e Parte terza del D.Lgs.152/2006
A cura del Dott. Francesco Nannetti
In tempi in cui procede la revisione di alcune parti del Testo Unico ambientale approvato dal governo di centrodestra in uno dei suoi ultimi “respiri” (senza che tuttavia si sia deciso, come le tempistiche avrebbero ben consentito, di abrogare l'intero provvedimento legislativo o almeno sospenderne l'efficacia), con maggiore serenità si può procedere, come si prefiggono di fare queste note, ad identificare quali fonti ed in quale misura sono intervenute ad ispirare la stesura di questo testo controverso.