Estratto dalla relazione del procuratore della corte dei conti della regione marche per l' anno 2007
Va manifestata profonda preoccupazione per il modo con il quale si sono sviluppati i processi di privatizzazione e di esternalizzazione dell’attività amministrativa.
Le numerose indagini hanno evidenziato il rischio di una vera e propria implosione del sistema, rischio talmente grande da rendere non più rinviabile un’inversione di tendenza.
L’esternalizzazione selvaggia, la privatizzazione senza regole, la forzatura delle logiche giuridiche ed economiche (si pensi, ad esempio, alle società in house), la lievitazione dei costi al di fuori di ogni controllo, il moltiplicarsi degli sprechi, la caduta nella qualità dei servizi, la propagazione di logiche clientelari, il progressivo sviamento dell’interesse generale, l’appropriazione parassitaria delle pubbliche risorse da parte dei privati: questo è il quadro generale che deve essere contrastato, non certo con un semplice ritorno al passato, ma attraverso il recupero di un sufficiente livello di governance fondato su regole nuove e sulla diffusione di prassi e comportamenti svincolati da qualsiasi interessata anarchia.
Alcuni esempi danno significato a quanto affermato. Le società partecipate hanno incrementato a dismisura i costi delle strutture; hanno attribuito ingenti compensi agli amministratori, scelti talora non per meriti professionali, ma per appartenenza a questa o quella sensibilità politica; hanno privilegiato e sopravalutato gli apporti dei soci privati; hanno ad essi pagato il know how più volte sotto titoli diversi; hanno creato partecipazioni a catena o a fisarmonica illimitata; hanno sterilizzato qualsiasi forma di controllo dell’ente capitalizzante o conferente; hanno perseguito scopi spesso incoerenti o divergenti con quelli del medesimo ente, discostandosi dalla valorizzazione dell’interesse pubblico; hanno moltiplicato le assunzioni, in violazione dei limiti degli organici e soprattutto in assenza della trasparenza e della necessità funzionale.
Si sono registrati casi nei quali il meccanismo a scatole cinesi ha causato scissioni artate dei rami di azienda: quelli attivi sono stati portati in dote alle società in mano alla componente privata e quelli passivi, per lo più con forti indebitamenti, alle società di pertinenza pubblica.
Le ipotesi concrete di danno e di responsabilità sulle quali ha lavorato la procura in questo campo sono state il mancato raggiungimento o perseguimento dello scopo sociale, l’inutilità manifesta nella creazione di una società, l’incoerenza e la contraddizione fra i fini generali dell’amministrazione conferente e quelli perseguiti dalla società partecipata, le ricapitalizzazioni seriali dei disavanzi di gestione senza efficaci piani aziendali correttivi.
Di eccezionale gravità si è presentata la situazione delle società multiservizi in house. In un caso l’indebitamento è cresciuto a tale livello da portare un comune sul crinale del dissesto.
Di eccezionale gravità si è presentata la situazione di società per la realizzazione e gestione di opere e impianti per servizi pubblici. Costituite in nome dell’efficienza e della velocizzazione, hanno sprecato ingenti risorse senza arrivare pressoché a nulla (ci si riferisce in particolare ai settori della metanizzazione e della viabilità).
Di eccezionale gravità si è presentata la situazione di una società che, incaricata dell’accertamento dei presupposti per l’applicazione dei tributi locali, ha prodotto materiale del tutto insufficiente e inutilizzabile.
Il legislatore, nella recente legge finanziaria, è intervenuto introducendo alcune prescrizioni che dovrebbero contrastare alcune delle criticità appena evidenziate.
Ci si riferisce in particolare alla gratuità degli incarichi assunti dagli amministratori degli enti locali nelle società partecipate [1], nonché al divieto di carica per quanti abbiano ricoperto incarichi in società con bilanci in perdita per tre esercizi consecutivi [2].
Né può tralasciarsi la norma che ha imposto come tassativo il principio di coerenza fra le finalità perseguite dalla pubblica amministrazione e gli enti e le società partecipate [3].
[1] Legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 718: "L'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
[2] Legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 734: "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale carico pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti, incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
[3] Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 13: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali alle attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché nei casi consentiti dalla legge per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altra società o enti.